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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, SULLE STRADE PROVINCIALI, NEL PERIODO INVERNALE

Tutti i veicoli, nel periodo invernale, sono obbligati a viaggiare con le catene a bordo o con pneumatici da neve nei tratti di strada maggiormente a rischio di gelate e di consistenti nevicate. L'obbligo deriva da un'ordinanza (pdf 436 KB) emessa dalla Città metropolitana.

 

Nella tabella sono elencate le strade interessate dall'ordinanza e il periodo di riferimento. 

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile transitano sulla sottoelencata rete viaria di questo Ente costituita da strade di montagna in cui le condizioni orografiche e climatiche sono prettamente di carattere alpino, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

LE STRADE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DAL 1 NOVEMBRE

VALLI PELLICE, CHISONE e GERMANASCA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

LE STRADE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DAL 15 NOVEMBRE

VAL PELLICE

VALLI CHISONE e GERMANASCA

PINEROLESE PIANEGGIANTE

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
 
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
 
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
 
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

da ordinanza N.110-27603/2016 di

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